Sentenza 16/2010 (ECLI:IT:COST:2010:16)
Massima numero 34273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  13/01/2010;  Decisione del  13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34271  34272  34274  34275  34276  34277  34278  34279


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ripartizione del Fondo con delibera CIPE sentita la Conferenza unificata - Autoqualificazione, come principio fondamentale, della previsione della concentrazione, da parte delle Regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013, su infrastrutture di interesse strategico regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della competenza regionale concorrente, dell'autonomia finanziaria regionale, ad opera di finanziamenti a destinazione vincolata, nonché del principio di leale collaborazione - Qualificabilità della disposizione quale principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Previsione di adeguato coinvolgimento delle Regioni e, comunque, disciplina conforme alle priorità stabilite dalla normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-quinquies, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quanto al comma 2, esso prevede le modalità per la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, sentita la Conferenza unificata; al riguardo, l'esigenza di esercizio unitario, idonea a giustificare l'affidamento al CIPE della ripartizione del Fondo di cui al comma 1, discende dalla normativa comunitaria che - con l'obiettivo di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, emerse in particolare nei Paesi e nelle Regioni in ritardo di sviluppo, e quindi di accelerare la convergenza degli Stati membri e di dette Regioni, migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione - impone l'intervento statale per una valutazione del contesto generale delle diverse realtà. Quanto poi al comma 3, il diretto coinvolgimento delle Regioni, alle quali la norma richiede la concentrazione su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, è assicurato attraverso un momento di partecipazione "forte", quello delle intese istituzionali di programma che garantisce un incisivo e adeguato strumento di partecipazione all'intervento regionale. Inoltre, la disposizione di cui al comma 3, disponendo la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, nella norma medesima indicate, da un lato si conforma alle priorità ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria, dall'altro non impone un vincolo specifico o puntuali modalità di utilizzo, ma lascia alle Regioni adeguati spazi di manovra, avuto riguardo all'ampia nozione di "infrastrutture".

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 6  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 6  co. 3

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte