Sentenza 16/2010 (ECLI:IT:COST:2010:16)
Massima numero 34274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
13/01/2010; Decisione del
13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate e Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Assunto meramente assertivo circa la lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate e Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Assunto meramente assertivo circa la lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 97 Cost. Infatti, le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 Cost. soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione delle competenze legislative regionali. Nella specie, la prospettata violazione dell'art. 97 Cost. costituisce un assunto meramente assertivo, insuscettibile di verifica e privo del carattere specifico che la censura deve avere, ancor più nei giudizi promossi in via principale.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 97 Cost. Infatti, le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 Cost. soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione delle competenze legislative regionali. Nella specie, la prospettata violazione dell'art. 97 Cost. costituisce un assunto meramente assertivo, insuscettibile di verifica e privo del carattere specifico che la censura deve avere, ancor più nei giudizi promossi in via principale.
In senso analogo, v. citate sentenze nn. 233, 200/2009, nn. 428, 326 e 45/2008, n. 387/2007 e n. 383/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 6
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 6
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte