Sentenza 16/2010 (ECLI:IT:COST:2010:16)
Massima numero 34275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  13/01/2010;  Decisione del  13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34271  34272  34273  34274  34276  34277  34278  34279


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate - Obiettivo di concentrazione degli interventi di rilevanza strategica nazionale - Reperimento delle risorse mediante revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 già destinate alle Regioni ma non impegnate o programmate entro il 31 maggio 2008 nell'ambito di accordi quadro sottoscritti entro la stessa data - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta irragionevolezza della norma avente efficacia retroattiva, con lesione del principio di affidamento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Insussistente carattere retroattivo della norma, qualificabile quale principio di coordinamento della finanza pubblica, con adeguato coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma, nel contesto delle esigenze e delle finalità di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, dispone la revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate nell'ambito di APQ sottoscritti entro la medesima data. Si tratta, dunque, di risorse non ancora utilizzate che, peraltro, non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere nuovamente programmate in base alle modalità ed ai criteri dalla norma medesima contemplati; non sussiste pertanto il presunto carattere irragionevole della disposizione neppure sotto il profilo della violazione del principio di affidamento, in quanto, trattandosi di risorse non impegnate o programmate, la disposizione non incide su rapporti consolidati in data anteriore all'entrata in vigore della norma. Né si può giungere a diverse conclusioni sul rilievo che le somme oggetto di revoca costituissero fondi ancora legittimamente programmabili e, soprattutto, impegnabili, dato che il legislatore statale ha preso atto del mancato utilizzo del risorse FAS per reperire mezzi comunque destinati ad essere nuovamente impiegati in ambito regionale. La disposizione non prevede, comunque, interventi specifici e puntuali, ma si riferisce in via generale a somme assegnate e non impegnate o programmate nel periodo suddetto, peraltro circoscritto nel tempo, disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale enunciati, ai quali è strettamente collegata. Infine, in relazione alla asserita violazione del principio di leale collaborazione perché a) non sarebbe stato previsto alcun procedimento per l'eventuale messa in mora delle Regioni, b) non sarebbe stato contemplato un modulo "partecipativo" per gli eventuali riutilizzi, si deve ricordare, quanto al punto sub a), che - a parte il rilievo che tale principio non si applica all'attività legislativa - la leale collaborazione non può dirsi violata da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato», sicché la messa in mora non era dovuta; quanto al punto sub b), l'art. 6-quater, comma 2, nell'affidare al CIPE la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede un adeguato strumento partecipativo.

Sul principio di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 105/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 6  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte