Sentenza 16/2010 (ECLI:IT:COST:2010:16)
Massima numero 34276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  13/01/2010;  Decisione del  13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34271  34272  34273  34274  34275  34277  34278  34279


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ripartizione del Fondo mediante delibera CIPE sentita la Conferenza unificata, con vincolo di concentrazione delle assegnazioni al Mezzogiorno in attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, incidente anche sui programmi regionali finanziati dal Fondo - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta irragionevolezza della norma avente efficacia retroattiva, con lesione del principio di affidamento - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Qualificabilità della norma quale principio di coordinamento della finanza pubblica, conforme alle priorità stabilite da normativa comunitaria, con previsione di adeguati momenti partecipativi delle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 11, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non si tratta, infatti, di «norma di estremo dettaglio», bensì di norma di principio, in quanto persegue un obiettivo di ampio respiro (concentrazione di risorse sul potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) ed individua una priorità, peraltro in coerenza con gli indirizzi comunitari, così rientrando nella finalità generale del coordinamento finanziario senza porre alcun vincolo specifico alle Regioni, assicurando, altresì, un adeguato momento partecipativo per le Regioni attraverso le intese istituzionali di programma. Non è fondata neppure la questione riguardante la concentrazione nel Mezzogiorno almeno dell'85% degli stanziamenti per asserita violazione dell'art. 119, primo e quinto comma, Cost., perché la disposizione denunciata non garantirebbe a ciascuna Regione il volume di stanziamenti già indicato in precedenza e il mantenimento dell'equilibrio raggiunto in sede di QSN. Infatti, a parte il carattere ipotetico della doglianza, si deve rilevare che proprio la previsione di adeguati momenti partecipativi consente alle Regioni di rendersi portatrici delle rispettive esigenze di bilancio, evidentemente in un contesto di compatibilità generali.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 6  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 249  

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 9  

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 13  

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 15  

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 32  

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 33