Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ridefinizione dei Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, in coerenza con il principio di concentrazione delle assegnazioni al Mezzogiorno - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della capacità di spesa regionale nonché delle competenze regionali sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, con alterazione dei principi di aggiuntività delle risorse comunitarie e di inscindibilità tra fondi nazionali e fondi comunitari previsti dalla disciplina europea - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 11, 117, quinto comma, 118 e 119 Cost. e degli artt. 249 del Trattato e 9, 13, 15, 32 e 33 del Regolamento CE del Consiglio n. 1083 del 2006, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, nel rispetto del detto Regolamento, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie, per l'attuazione del QSN, possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al medesimo articolo. La crisi economica e finanziaria internazionale, che ha ispirato la normativa censurata, ha introdotto rilevanti cambiamenti socioeconomici, sicché la possibilità di ridefinire i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del QSN, peraltro nel rispetto delle procedure previste dal menzionato Regolamento (come l'art. 6-quinquies precisa nel comma 2), non si pone affatto in contrasto con la normativa comunitaria, ma rientra anzi nell'ambito applicativo di questa. Né può dirsi violata la normativa comunitaria per asserita inosservanza del principio di aggiuntività delle risorse comunitarie di cui agli artt. 9, 13 e 15 del Reg. 1083 del 2006, in base al quale è stato concepito ed approvato in sede comunitaria il QSN. Infatti, la ritenuta inscindibilità tra fondi nazionali e fondi comunitari, le cui componenti non potrebbero essere frazionate, non risulta radicata in alcuna disposizione, né può dirsi imposta dai principii di complementarità o di addizionalità.