Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP). La stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 141 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 218 del 2009, né risultano addotti profili o argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati.
Per la non fondatezza e per la manifesta infondatezza della medesima questione si vedano, rispettivamente, le citate sentenza n. 141 del 2009 e ordinanza n. 218 del 2009.