Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi di difesa e del giusto processo - Denunciato eccesso di delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati.
Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.