Ordinanza 19/2010 (ECLI:IT:COST:2010:19)
Massima numero 34282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/01/2010;  Decisione del  13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi di difesa e del giusto processo - Denunciato eccesso di delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati.

Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 24  co. 2

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte