Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Introduzione di spese non obbligatorie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) - Divieto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Puglia che prevede prestazioni sanitarie non rientranti in quelle essenziali determinate dallo Stato). (Classif. 231008).
Costituisce principio di diritto, per le Regioni assoggettate ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, l’impossibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per spese non obbligatorie. Il suddetto principio si applica anche per i piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio equiparabili. (Precedenti: S. 256/2022 – mass. 45201; S. 242/2022 – mass. 45164; S. 190/2022 – mass. 45053; S. 161/2022 – mass. 44954; S. 142/2021 – mass. 44011; S. 36/2021 – mass. 43641; S. 177/2020 – mass. 43378; S. 166/2020 – mass. 42637-42639; S. 130/2020 – mass. 43489).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica recato dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, l’art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022. Le prestazioni previste dalla disposizione impugnata dal Governo non rientrano in quelle essenziali fissate dallo Stato con d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in quanto prevedono un livello ulteriore di assistenza sanitaria – quali test non ricompresi nei programmi organizzati di screening definiti dalle raccomandazioni ministeriali cui rinvia l’Allegato 1, punto F8, dello stesso decreto – così ponendosi in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario).