Sentenza 20/2010 (ECLI:IT:COST:2010:20)
Massima numero 34286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/01/2010;  Decisione del  25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34283  34284  34285  34287  34288


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni - Occupazione e utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica - Clausola di salvaguardia a favore del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni - Omessa inclusione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle Regioni -Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento al principio di uguaglianza e al principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. Dalla lettura della impugnata disposizione, dalla quale si evince una evidente discrasia tra i titolari del potere di opposizione ed i titolari dei beni interessati dalle installazioni in oggetto, non sono desumibili elementi testuali e sistematici per escludere che l'espressione «soggetti pubblici», nella sua tangibile latitudine semantica, sia tale da ricomprendere anche le Regioni. Tant'è vero che l'altro elemento idoneo a legittimare il predetto rifiuto - la concreta turbativa al «pubblico servizio» - è tale da abbracciare altresì le attività, così qualificabili, poste in essere dall'amministrazione regionale. Una simile differenzazione è irragionevole dal momento che la ratio sottesa alla impugnata disposizione è quella di contemperare le esigenze di diffusione degli impianti di fibra ottica con gli interessi al cui soddisfacimento sono preordinati i servizi erogati da tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni: servizi rispetto ai quali i beni del patrimonio indisponibile assolvono ad una indefettibile funzione strumentale.

In tema, v. citate sentenze n. 355/1994; n. 276/1991; n. 243/1974.

In tema di patrimonio indisponibile, v. citate sentenze n. 219 e n. 79/1972.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 2  co. 14

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte