Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni - Occupazione e utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica - Clausola di salvaguardia a favore del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Omessa inclusione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile delle Regioni - Ritenuta violazione degli artt. 118 e 119 Cost. per apodittica prevalenza dell'interesse allo sviluppo della banda larga rispetto ad altri interessi regionali - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata sotto il profilo che non sarebbe legittima, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., «la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza - sempre e comunque - dell'interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo». Ristabilita l'eguaglianza di trattamento fra tutti i soggetti pubblici titolari di patrimoni indisponibili nella clausola di salvaguardia di cui al comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'individuazione circoscritta a questa tipologia di beni e, dunque, non estesa ad altri, come i beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici, in genere non destinati a pubblici servizi, rientra nell'esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità del legislatore. E ciò tanto più in un settore nel quale è evidente l'interesse collettivo alla sollecita realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
In tema, v. citate sentenze n. 336/2005 e n. 138/1981.