Sentenza 20/2010 (ECLI:IT:COST:2010:20)
Massima numero 34288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/01/2010;  Decisione del  25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34283  34284  34285  34286  34287


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni - Occupazione e utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Omessa previsione della spettanza di un'indennità alla Regione in caso di impedimento del libero uso della cosa secondo la sua destinazione - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra Regione e parti private con pregiudizio del patrimonio regionale - Erroneo presupposto interpretativo - Spettanza di un'indennità sia a favore della Regione che dei privati nel solo caso di costituzione di servitù - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata sotto il profilo che non sarebbe legittima, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., la mancata previsione di compensi o canoni per l'utilizzo di suolo pubblico a favore dei soggetti pubblici, i quali verserebbero in una condizione irragionevolmente deteriore rispetto ai soggetti privati. La questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la disposizione impugnata non preclude alla Regione di invocare, ove ne sussistano i presupposti, la previsione di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che, in ordine alle «servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante», ammette l'indennizzabilità del sacrifico sofferto; donde, la posizione della Regione e dei soggetti privati è identica, potendo l'una e gli altri invocare l'indennità solo in caso di costituzione di una servitù, e non già in presenza di una limitazione legale della proprietà.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 2  co. 14

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte