Edilizia e urbanistica - Impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento ed altri, posti all'interno degli edifici - Disposizioni concernenti la semplificazione degli adempimenti per l'installazione e la definizione di un sistema di verifiche degli impianti, nonchè la revisione della disciplina sanzionatoria, da adottarsi con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della competenza regionale concorrente nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia della "sicurezza", di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali concernenti la semplificazione degli adempimenti per l'installazione e la definizione di un sistema di verifiche degli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento ed altri, posti all'interno degli edifici, nonché la revisione della relativa disciplina sanzionatoria. Invero, la disposizione impugnata attiene a profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità poiché, quale che ne sia la destinazione d'uso, la disciplina degli impianti relativi agli edifici involge l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza sia in fase di installazione, sia nelle successive fasi di manutenzione e gestione, in modo che sia assicurato l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti medesimi, garantendo la loro incolumità nonché l'integrità delle cose. In quest'ambito è coinvolta non solo la determinazione dei principi fondamentali, ma anche la regolamentazione tecnica di dettaglio, che in larga parte si sostanzia nei profili connessi alla sicurezza. La disposizione impugnata è, pertanto, riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Sulla materia della sicurezza, con riferimento agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, v. citate, sentenze n. 407 del 2002, n. 6, n. 162 e n. 428 del 2004, n. 95 e n. 383 del 2005, n. 222 del 2006.
Sulla inclusione, in tale ambito di competenza, della tutela dell'interesse generale alla incolumità pubblica, v. citate, sentenza n. 51 del 2008; sentenza n. 18 del 2009.
Sulla materia del "governo del territorio", nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ma non la sicurezza delle costruzioni, v., citate, sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e n. 383 del 2005, n. 237 del 2009.