Imposte e tasse - Versamento unitario e compensazione - Determinazione di un limite massimo per l'ipotesi di compensazione di crediti IVA non differenziato in relazione alle caratteristiche dei contribuenti - Ritenuta irragionevolezza della disciplina denunciata che non distingue tra categorie diverse di contribuenti - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità del legislatore - Carente formulazione della questione riferita agli artt. 53 e 97 Cost. - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui, pur riconoscendo l'istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell'impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici intra e infra nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili ad essa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che possono presentare rilevanti differenze. Anzitutto, in presenza dell'eccezione della ricorrente secondo cui l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 non prescriverebbe alcuna sanzione per l'ipotesi di compensazione di crediti IVA effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, la Commissione tributaria rimettente ha omesso ogni pronuncia, che sarebbe stata, invece, necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione sollevata, dal momento che, in caso di accoglimento di siffatta prospettazione, la questione sarebbe priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento a quo. Inoltre, l'ordinanza non chiarisce le ragioni per le quali dovrebbero trovare applicazione nella specie gli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997. Peraltro, per ricondurre a ragionevolezza la normativa censurata, sarebbe necessaria una disciplina modulata con riferimento alle varie situazioni di fatto ipotizzate, la cui previsione competerebbe alla discrezionalità del legislatore ordinario, e non rientrerebbe nei poteri di questa Corte. Infine, il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina censurata con gli artt. 53 e 97 della Costituzione.
In senso analogo, v. citata ordinanza n. 191/2009.