Ordinanza 23/2010 (ECLI:IT:COST:2010:23)
Massima numero 34292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  25/01/2010;  Decisione del  25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale (nella specie: collisione fra conducente di un veicolo senza guida di rotaie e un pedone) - Diritto del conducente, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del pedone, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza secondo il canone della ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo comma, del codice civile, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non prevede il diritto del conducente, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del pedone, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, poiché lo stesso rimettente afferma, in base al materiale probatorio in suo possesso, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, per non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, un'eventuale decisione di accoglimento della questione, così come prospettata, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 91/2009 e n. 77/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2054  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte