Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale (nella specie: collisione fra conducente di un veicolo senza guida di rotaie e un pedone) - Diritto del conducente, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del pedone, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza secondo il canone della ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo comma, del codice civile, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non prevede il diritto del conducente, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del pedone, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, poiché lo stesso rimettente afferma, in base al materiale probatorio in suo possesso, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, per non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, un'eventuale decisione di accoglimento della questione, così come prospettata, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 91/2009 e n. 77/2009.