Ordinanza 25/2010 (ECLI:IT:COST:2010:25)
Massima numero 34294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
25/01/2010; Decisione del
25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Detrazioni - Indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta - Riferibilità della disposizione anche alle attività sanitarie di ricovero e cura svolte da Unità locale socio sanitaria (ULSS) - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione nonché della normativa comunitaria in materia di IVA - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza, di parità di trattamento e di capacità contributiva - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Detrazioni - Indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta - Riferibilità della disposizione anche alle attività sanitarie di ricovero e cura svolte da Unità locale socio sanitaria (ULSS) - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione nonché della normativa comunitaria in materia di IVA - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza, di parità di trattamento e di capacità contributiva - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 19
co. 2
decreto legislativo
02/09/1997
n. 313
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 28/01/2006
n. 112
art.