Ordinanza 25/2010 (ECLI:IT:COST:2010:25)
Massima numero 34294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  25/01/2010;  Decisione del  25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Detrazioni - Indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta - Riferibilità della disposizione anche alle attività sanitarie di ricovero e cura svolte da Unità locale socio sanitaria (ULSS) - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione nonché della normativa comunitaria in materia di IVA - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza, di parità di trattamento e di capacità contributiva - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 633  art. 19  co. 2

decreto legislativo  02/09/1997  n. 313  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  28/01/2006  n. 112  art.