Sentenza 134/2023 (ECLI:IT:COST:2023:134)
Massima numero 45668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 04/07/2023; Pubblicazione in G. U. 05/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45667  45669  45670  45671


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni sollevate aventi ad oggetto disposizioni della Regione Puglia che equiparano le prestazioni oggetto di inviti da parte dell'ASL a quelle prenotate a richiesta dell'assistito; conseguente inammissibilità delle questioni avverso il correlato meccanismo sanzionatorio per mancata presentazione o disdetta senza motivata giustificazione, effettivamente impugnato ma comunque applicabile, anche in caso di accoglimento delle relative questioni, in base al contesto normativo regionale). (Classif. 113002).

Testo

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. Di conseguenza, sono inammissibili le questioni promosse nei confronti di disposizioni non espressamente indicate nella delibera dell’organo politico che autorizza l’impugnazione, poiché tale omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuoverle. (Precedenti: S. 128/2018 – mass. 41388; S. 154/2017 – mass. 41791; S. 110/2016 – mass. 38868; S. 46/2015 – mass. 38289; S. 198/2012 – mass. 36534; S. 278/2010 – mass. 34905).


L’inidoneità dell’intervento evocato a garantire il raggiungimento del risultato perseguito dal ricorrente, in ragione della prevedibile inutilità della declaratoria di illegittimità costituzionale, determina l’inammissibilità delle questioni sollevate. (Precedenti: S. 68/2022 – mass. 44629; S. 199/2014 – mass. 38077; S. 205/2011 – mass. 35727).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni, promosse dal Governo in riferimento agli art. 3, 32, 117, commi secondo, lettera l, e terzo, quest’ultimo in relazione al principio fondamentale recato dall’art. 3, comma 15, del d.lgs. n. 124 del 1998, nei confronti dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022. Né la delibera all’impugnazione, né l’allegata relazione ministeriale contengono l’indicazione della disposizione impugnata. La declaratoria di inammissibilità produce la radicale conseguenza del difetto di interesse a ricorrere e, quindi, l’inammissibilità delle questioni sollevate anche sulle disposizioni effettivamente impugnate, quali gli artt. 3, comma 4, e 5, comma 4. Tali disposizioni, infatti, introducono un meccanismo sanzionatorio applicabile a prescindere dalla loro vigenza, in quanto coincidente con una precedente disposizione regionale, a sua volta sostanzialmente riproduttiva dell’art. 3, comma 15, del citato d.lgs. n. 124 del 1998, non impugnato. Pertanto permarrebbe comunque il potere di irrogare la sanzione che si voleva censurare anche in ipotesi di accoglimento delle questioni relative agli artt. 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  12/08/2022  n. 14  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/04/1998  n. 124  art. 3    co. 15