Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale per indebita compressione dei mezzi finanziari necessari al funzionamento delle comunità montane - Omessa dimostrazione dell'assunto imputabile a disposizione comunque espressione di principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione. In primo luogo, la ricorrente non motiva in alcun modo né, tantomeno, fornisce elementi tali da dimostrare che le comunità montane, a causa della riduzione del fondo loro destinato dallo Stato, non potranno più funzionare; in ogni caso, la disposizione in esame costituisce effettivamente espressione di princípi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Ciò in quanto il suo scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria.
Sui riflessi della riduzione dei trasferimenti erariali sull'autonomia finanziaria degli enti locali, v. citate sentenze n. 298/2009; n. 381/2004; n. 437/2001 e n. 507/2000.
Sulla riconducibilità della disciplina delle comunità montane alla competenza residuale delle Regioni, v. citate sentenze n. 237/2009, n. 456, 244/2005 e n. 229/2001.