Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane, con priorità degli interventi per quelle situate ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare - Previsione di un criterio rigido quale strumento per attuare prioritariamente la riduzione dei trasferimenti erariali - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa statale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare». Infatti, la previsione di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost., in quanto la disposizione denunciata non si limita a fornire al legislatore regionale alcuni "indicatori" che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né auto applicativi, così esorbitando dalla materia del coordinamento della finanza pubblica.
Su questione analoga, risolta, però, nel senso della non fondatezza della questione, v. sentenza n. 237/2009.