Sentenza 28/2010 (ECLI:IT:COST:2010:28)
Massima numero 34300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  25/01/2010;  Decisione del  25/01/2010
Deposito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale - Previsione di appartenenza ai sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 - Contrasto con la disciplina comunitaria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che esigono in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La norma censurata - in contrasto con la definizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi - esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale - introducendo così una presunzione assoluta - le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta. Tale preclusione si pone in contrasto con l'esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto.

Sul problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all'abrogazione ad opera del d.lgs n. 4 del 2008, l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale, v. punto 7 del Considerato in diritto della pronuncia n. 28/2010.

Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, v. citata sentenza n. 103/2008.

Sulla problematica delle norme penali di favore, v. citate sentenze n. 394/2006 e n. 148/1983.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 183  co. 1

decreto legislativo  16/01/2008  n. 4  art. 2  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  15/07/1975  n. 442  art.   

direttiva CEE  18/03/1991  n. 156  art.   

direttiva CEE  12/12/1991  n. 689  art.   

direttiva CE  20/12/1994  n. 62  art.   

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.   

direttiva CE  19/11/2008  n. 98  art.