Sentenza 29/2010 (ECLI:IT:COST:2010:29)
Massima numero 34301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 04/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34302


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Servizio idrico - Determinazione, ad opera della Regione, della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria e lesione delle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AATO) - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, il quale prevede che «La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. [...]». Dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sotto altro profilo, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante». L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d'àmbito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.

In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 246/2009, n. 335 e n. 51/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  30/06/2008  n. 10  art. 28  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 151    co. 2  lett. c)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 151    co. 2  lett. d)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 151    co. 2  lett. e)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154    co. 1  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154    co. 2  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154    co. 4  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 161    co. 4  lett. a)