Sentenza 29/2010 (ECLI:IT:COST:2010:29)
Massima numero 34302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
27/01/2010; Decisione del
27/01/2010
Deposito del 04/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:
34301
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Regolazione del servizio idrico - Avvalimento da parte della Regione di una struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi regolati - Introduzione di una nuova componente di costo nella determinazione della tariffa - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Regolazione del servizio idrico - Avvalimento da parte della Regione di una struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi regolati - Introduzione di una nuova componente di costo nella determinazione della tariffa - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 28, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 riguardante il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato. Il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo - oltre che di tutelare l'ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. Orbene, l'impugnata disposizione della legge regionale - nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 28, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 riguardante il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato. Il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo - oltre che di tutelare l'ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. Orbene, l'impugnata disposizione della legge regionale - nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
30/06/2008
n. 10
art. 28
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 1
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 2
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 4
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 4