Ordinamento giudiziario - spese di giustizia - Decreto di liquidazione di compensi professionali - Opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale - Denunciato eccesso di delega - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 53 del 2005, ove il denunciato eccesso di delega è stato escluso sull'assunto che il legislatore delegato, senza eccedere dal criterio del coordinamento formale, ha previsto la censurata ipotesi di competenza monocratica al fine di adeguare la disciplina del suddetto giudizio di opposizione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione.
Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 53/2005.