Ordinanza 31/2010 (ECLI:IT:COST:2010:31)
Massima numero 34304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 04/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Alimenti e bevande - Acque minerali naturali - Modalità di utilizzazione e commercializzazione - Divieto di utilizzare, per il trasporto, recipienti o contenitori di capacità superiore a due litri - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di trasgressione - Lamentata disparità di trattamento nonché incidenza sulla libertà d'iniziativa economica privata - Asserita violazione dei vincoli imposti al legislatore statale e regionale dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Censure prospettate in modo assertivo e contraddittorio - Mancata esplicitazione delle ragioni a conforto della premessa interpretativa - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto prevede che i recipienti per il trasporto di acque minerali non possono eccedere la capacità di due litri. Le censure riferite agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. sono state formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del denunciato contrasto della norma impugnata con i detti parametri. In relazione all'eccepita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la questione risulta prospettata in maniera contraddittoria poiché il rimettente, dopo aver rilevato che la ricorrente nel giudizio principale avrebbe denunciato il contrasto della norma de qua con l'art. 10 della direttiva CEE n. 777 del 1980, da un canto, osserva, testualmente, che «alcun contrasto si ritiene sussistere in quanto l'art. 6 della direttiva europea indicata (che non indica limiti alla capacità di condizionamento delle acque minerali) non vige, attualmente, in ambito nazionale»; dall'altro, afferma, invece, che tale contrasto sussisterebbe. Inoltre, sebbene sia dedotta la violazione della suddetta direttiva, il giudice a quo ha omesso di dare conto della disciplina da questa stabilita e neppure ha esplicitato le ragioni a conforto della premessa interpretativa, concernenti l'esistenza del denunciato contrasto e il difetto dei presupposti per l'immediata applicabilità della norma della direttiva asseritamente lesa, e ciò ancorché la questione di compatibilità comunitaria sia preliminare rispetto a quella di legittimità costituzionale.

Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa indicazione delle ragioni del denunciato contrasto della norma impugnata con gli evocati parametri, v., ex multis, le citate ordinanze n. 261/2009 e n. 190/2009.

Per la manifesta inammissibilità di questioni prospettate in maniera contraddittoria, v., ex multis, le citate ordinanze n. 127/2009 e n. 252/2008.

Sul carattere preliminare della questione di compatibilità comunitaria rispetto a quella di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze n. 100/2009 e n. 65/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/01/1992  n. 105  art. 10  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  15/07/1980  n. 777  art. 6  

direttiva CEE  17/07/1980  n. 777  art. 10