Ordinanza 32/2010 (ECLI:IT:COST:2010:32)
Massima numero 34305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 04/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Appello dell'imputato - Possibilità di appellare le sentenze che applicano la pena pecuniaria se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Denunciato eccesso di delega ed asserita violazione del principio di uguaglianza - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 426 del 2008, né risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 426/2008, ove si è affermato che il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1999  n. 468  art. 17    co. 1  lett. n)