Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, di parità delle parti e di obbligatorietà dell'azione penale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 242 del 2009, né risultano addotti argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già precedentemente esaminati.
Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 242/2009.
Sul principio di parità delle parti nel processo, v. le citate sentenze n. 26/2007, n. 320/2007 e n. 85/2008.