Sentenza 34/2010 (ECLI:IT:COST:2010:34)
Massima numero 34307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
27/01/2010; Decisione del
27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Titolo
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Mancata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Mancata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevate in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a evocare tali parametri costituzionali, senza spiegare in alcun modo l'asserita violazione degli stessi.
Sono inammissibili, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevate in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a evocare tali parametri costituzionali, senza spiegare in alcun modo l'asserita violazione degli stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte