Sentenza 34/2010 (ECLI:IT:COST:2010:34)
Massima numero 34307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34308  34309  34310  34311


Titolo
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Mancata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevate in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a evocare tali parametri costituzionali, senza spiegare in alcun modo l'asserita violazione degli stessi.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte