Sentenza 34/2010 (ECLI:IT:COST:2010:34)
Massima numero 34308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34307  34309  34310  34311


Titolo
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Eccepita inammissibilità per riproposizione di questione già dichiarata non fondata in sede di ricorso in via principale - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevata in relazione agli artt. 23, 97 e 98 Cost. La circostanza che la Corte, con la sentenza n. 233 del 2006, abbia già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta in via principale dal governo, non rende inammissibile la proposizione della questione odierna, che avviene in via incidentale e nell'ambito di un diverso giudizio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte