Sentenza 34/2010 (ECLI:IT:COST:2010:34)
Massima numero 34309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
27/01/2010; Decisione del
27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Titolo
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Asserito difetto di giurisdizione del rimettente trattandosi di ipotesi di decadenza ex lege del titolare di un ufficio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Asserito difetto di giurisdizione del rimettente trattandosi di ipotesi di decadenza ex lege del titolare di un ufficio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevata in relazione agli artt. 23, 97 e 98 Cost. Non può infatti ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l'asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non risultando certa e palese l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l'amministrazione dichiara la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte