Sentenza 34/2010 (ECLI:IT:COST:2010:34)
Massima numero 34309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/01/2010;  Decisione del  27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34307  34308  34310  34311


Titolo
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza automatica dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Disciplina applicabile anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Asserito difetto di giurisdizione del rimettente trattandosi di ipotesi di decadenza ex lege del titolare di un ufficio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 sollevata in relazione agli artt. 23, 97 e 98 Cost. Non può infatti ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l'asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non risultando certa e palese l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l'amministrazione dichiara la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte