Impiego pubblico - Regione Calabria - Organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere, tra cui direttori generali delle Aziende sanitarie locali e direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) - Decadenza automatica, dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta, delle nomine conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Disciplina applicabile in via transitoria anche alle nomine rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata - Indebito indifferenziato trattamento tra organi di vertice di nomina politica e soggetti selezionati per la loro capacità professionale - Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità amministrativa, del giusto procedimento, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal). Le disposizioni impugnate dispongono la decadenza automatica di un ampio elenco di funzionari nominati, anche «previa selezione», nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico. Orbene, in primo luogo, tali norme sono illegittime in quanto sottopongono all'identico regime di decadenza automatica non solo titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall'organo politico, ma anche soggetti che non possiedono l'uno o l'altro di tali requisiti e che sono scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali. In particolare, la disciplina censurata, nella parte in cui si applica al direttore generale di Asl e al direttore generale dell'Arpacal, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., sotto molteplici profili. Il principio di buon andamento è leso in riferimento alla continuità dell'azione amministrativa, la quale risulta pregiudicata quando intervengano due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell'organo politico. In terzo luogo, il carattere automatico della decadenza dall'incarico del funzionario, in occasione del rinnovo dell'organo politico, viola l'art. 97 Cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione; dall'altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della gestione amministrativa, così come quelle relative alla loro nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali da essi dimostrate. Infine, il regime di decadenza automatica viene applicato, in via transitoria, ad incarichi già in corso al momento nel quale essa è entrata in vigore (art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005), come nella specie. In tal modo, la normativa impugnata non si limita a subordinare la permanenza nella carica del titolare ad un termine incerto, cioè il rinnovo dell'organo politico, ma produce automaticamente la cessazione di un incarico che è stato conferito senza la previsione di quel termine. Sotto questo specifico profilo, dunque, l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 viola anche il legittimo affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell'atto di nomina, i dirigenti dichiarati decaduti ai sensi della disposizione censurata hanno «riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita».
In tema di spoils system, v. citate sentenze n. 390, n. 351, n. 161/2008, n. 104, n. 103/2007 e n. 233/2006.