Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo e anticipazione della collocazione in quiescenza - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi dell'affidamento nella certezza giuridica e di buon andamento della pubblica amministrazione - Irrilevanza per difetto di pregiudizialità, avendo il rimettente esaurito la potestas decidendi sulla relativa questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di pregiudizialità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto dispone la progressiva riduzione del periodo di fuori ruolo dei professori universitari fino alla sua definitiva abolizione. Premesso che i docenti ricorrenti nei giudizi principali hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti rettorali che avevano riconosciuto ad essi soltanto un anno di servizio fuori ruolo, deducendo la violazione del citato art. 2, comma 434, (poiché in base a tale norma gli anni di servizio fuori ruolo dovevano essere due) e l'illegittimità di tali provvedimenti derivata dall'illegittimità costituzionale della stessa norma di legge; e che il rimettente, con separate sentenze parziali, in accoglimento della prima censura, ha annullato i provvedimenti impugnati affermando che ai ricorrenti, in base alla citata norma, andava riconosciuto un periodo di fuori ruolo pari a due anni, e poi, pronunziandosi sul secondo motivo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; il TAR ha fatto applicazione della norma esaurendo la potestas decidendi sulla relativa questione, della quale gli resta precluso il riesame. Inoltre, anche in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo non potrebbe adottare una (nuova) pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, al fine di portare a tre anni la durata del fuori ruolo, perché ciò comporterebbe una modifica delle sentenze parziali, invece vincolanti per il giudice che le ha emesse. Per conseguenza, la detta questione di costituzionalità non è rilevante nei giudizi a quibus, in quanto il giudice amministrativo ha pronunziato nel corso dello stesso giudizio sentenza parziale, con la quale, in applicazione della norma denunciata, ha accolto il primo motivo del ricorso, così esaurendo la propria cognizione.
Sul difetto di pregiudizialità delle questioni per esaurimento della propria cognizione da parte del giudice a quo, v. le seguenti citate decisioni: ordinanze n. 215/2003, n. 264/1998, sentenze n. 315/1992 e n. 242/1990.