Ordinanza 37/2010 (ECLI:IT:COST:2010:37)
Massima numero 34314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
27/01/2010; Decisione del
27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione della cognizione della validità dell'ipoteca sugli immobili iscritta dal concessionario della riscossione - Questione (concernente la giurisdizione) sollevata d'ufficio in sede di appello dopo che in primo grado il giudice si sia pronunciato nel merito - Preclusione per intervenuto giudicato implicito, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione della cognizione della validità dell'ipoteca sugli immobili iscritta dal concessionario della riscossione - Questione (concernente la giurisdizione) sollevata d'ufficio in sede di appello dopo che in primo grado il giudice si sia pronunciato nel merito - Preclusione per intervenuto giudicato implicito, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte