Ordinanza 38/2010 (ECLI:IT:COST:2010:38)
Massima numero 34315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
27/01/2010; Decisione del
27/01/2010
Deposito del 05/02/2010; Pubblicazione in G. U. 10/02/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Ritenuta violazione del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta modificazione della disciplina denunciata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti al rimettente.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Ritenuta violazione del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta modificazione della disciplina denunciata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Vanno restituiti gli atti al rimettente della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi, sollevata in relazione all'art. 53 Cost., poiché, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrato in vigore il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui art. 6 ha modificato la disciplina denunciata, affinché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
In senso analogo, v. citate ordinanze n. 258, n. 112, n. 43 e n. 26/2009.Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte