Sentenza 134/2023 (ECLI:IT:COST:2023:134)
Massima numero 45670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 04/07/2023; Pubblicazione in G. U. 05/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45667  45668  45669  45671


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Puglia - Possibilità, per il competente assessorato, di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Possibile interpretazione che rispetti i predetti limiti - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 231007).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., dell’art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, che consente all'Assessorato regionale alle politiche della salute di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale. La disposizione impugnata, in difetto di indici testuali che espressamente autorizzino la deroga ai limiti fissati dalla norma interposta, deve essere interpretata nel senso che, nelle assunzioni di personale sanitario, la Regione Puglia è tenuta al rispetto delle pertinenti previsioni statali. (Precedenti: S. 6/2022 – mass. 44490).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  12/08/2022  n. 14  art. 17  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  30/04/2019  n. 35  art. 11    co. 1  

legge  25/06/2019  n. 60  art.