Sentenza 39/2010 (ECLI:IT:COST:2010:39)
Massima numero 34316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34317


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 - Istituzione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. La disposizione denunciata si risolve nell'istituzione di un giudice speciale vietata dall'indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone - nel caso di specie dovuto per un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005 - con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, non sussiste in ordine alle controversie de quibus il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza».

Nel senso che la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2008, n. 50/1989, ordinanze n. 144/1998, n. 152/1997 e n. 351/1995.

Sui limiti entro cui la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza snaturarlo, l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali tributari, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998.

Per l'affermazione che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006.

Con specifico riguardo alla violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali in conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008.

Sulla qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa» non avente natura tributaria, v. la citata sentenza n. 335/2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 1

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte