Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato condizionato alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni - Previsione di misure alternative in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Eccezione di inammissibilità per omesso riferimento alla disposizione impugnata nell'atto di costituzione della Regione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omesso riferimento alla disposizione impugnata nell'atto di costituzione della Regione posto che esso si limita a contraddire le doglianze regionali concernenti le ulteriori disposizioni normative impugnate contestualmente. Tale tecnica difensiva è compatibile con il disposto dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate con la delibera del 7 ottobre 2008, testo che trova applicazione al caso di specie in ragione della circostanza per cui il ricorso è stato depositato il 22 ottobre 2008 e cioè prima che entrassero in vigore le nuove Norme integrative (art. 34 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
In senso analogo, v. citate sentenze n. 324 e n. 308/2003.