Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di misure alternative in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Ius superveniens - Mancato raggiungimento dell'intesa entro il 15 ottobre 2009 - Conseguente applicazione dell'art. 120 Cost., nonché delle relative norme di attuazione e di applicazione dello stesso - Trasferimento delle questioni sulle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie - Esclusione.
Deve escludersi il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 79, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sulle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie con riguardo all'ulteriore modifica apportata dall'art. 22 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al solo comma 1-ter impugnato, nella parte in cui si è stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1-bis «si applicano comunque l'art. 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale». In questo caso, infatti, la norma ha assunto un nuovo e diverso contenuto, la cui lesività avrebbe potuto essere denunciata dalla Regione solo adempiendo all'onere di tempestiva impugnazione. Lo scrutinio di costituzionalità del comma 1-ter andrà perciò effettuato sul testo originario, dovendosi evidentemente escludere il carattere satisfattivo dello ius superveniens appena ricordato.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 162/2007.