Sentenza 40/2010 (ECLI:IT:COST:2010:40)
Massima numero 34322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34318  34319  34320  34321  34323  34324


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure per il contenimento della dinamica dei costi - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione degli artt. 32 e 97 Cost. - Censure estranee al riparto competenziale tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lett. a), b) e c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevate in relazione agli artt. 32 e 97 Cost. Tali parametri sono estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, alla garanzia del quale soltanto è destinato il giudizio in via principale quando promosso dalle Regioni; né la ricorrente illustra, per altro profilo, per quali ragioni le dedotte violazioni possano ridondare su tale sfera competenziale.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 107/2009 e n. 216/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 79  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte