Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure per il contenimento della dinamica dei costi - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione degli artt. 32 e 97 Cost. - Censure estranee al riparto competenziale tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lett. a), b) e c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevate in relazione agli artt. 32 e 97 Cost. Tali parametri sono estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, alla garanzia del quale soltanto è destinato il giudizio in via principale quando promosso dalle Regioni; né la ricorrente illustra, per altro profilo, per quali ragioni le dedotte violazioni possano ridondare su tale sfera competenziale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 107/2009 e n. 216/2008.