Sentenza 40/2010 (ECLI:IT:COST:2010:40)
Massima numero 34323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34318  34319  34320  34321  34322  34324


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure per il contenimento della dinamica dei costi - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa con lesione della competenza legislativa regionale nelle materie "organizzazione amministrativa" nonché, ad opera di prescrizioni dettagliate, "coordinamento della finanza pubblica" - Qualificazione della disposizione impugnata quale principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. La disposizione impugnata dà vita ad una forma di finanziamento integrativo, indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica condizionati anche dagli obblighi comunitari, che la legge dello Stato predetermina. Si tratta di disposizione qualificabile quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rivolta alla preminente finalità di contenimento razionale della spesa. La disposizione introduce, inoltre, un meccanismo incentivante a generale presidio della finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, individuando aree di intervento, senza, nel contempo, privare le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse.

In tema di assistenza in materia sanitaria, si vedano le citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003, nonché, per i profili concernenti i riflessi sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e art. 118 Cost.) delle Regioni, v. citate sentenze n. 169/2007 e n. 36/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 79  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte