Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure per il contenimento della dinamica dei costi - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa con lesione della competenza legislativa regionale nelle materie "organizzazione amministrativa" nonché, ad opera di prescrizioni dettagliate, "coordinamento della finanza pubblica" - Qualificazione della disposizione impugnata quale principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. La disposizione impugnata dà vita ad una forma di finanziamento integrativo, indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica condizionati anche dagli obblighi comunitari, che la legge dello Stato predetermina. Si tratta di disposizione qualificabile quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rivolta alla preminente finalità di contenimento razionale della spesa. La disposizione introduce, inoltre, un meccanismo incentivante a generale presidio della finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, individuando aree di intervento, senza, nel contempo, privare le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse.
In tema di assistenza in materia sanitaria, si vedano le citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003, nonché, per i profili concernenti i riflessi sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e art. 118 Cost.) delle Regioni, v. citate sentenze n. 169/2007 e n. 36/2004.