Sentenza 134/2023 (ECLI:IT:COST:2023:134)
Massima numero 45671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 04/07/2023; Pubblicazione in G. U. 05/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45667  45668  45669  45670


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Puglia - Possibilità, per il competente assessorato, di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231007).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nei confronti dell’art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, che consente all’Assessorato regionale alle politiche della salute di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale. La disposizione impugnata non regola rapporti lavorativi già in essere – e, quindi, non attinge la materia dell’ordinamento civile – ma disciplina profili pubblicistico-organizzativi, rientranti nella materia dell’organizzazione amministrativa regionale, di competenza legislativa residuale delle regioni. (Precedenti: S. 267/2022 – mass. 45254; S. 84/2022 – mass. 44761; S. 9/2022 – mass. 44495; S. 241/2021 – mass. 44338).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  12/08/2022  n. 14  art. 17  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte