Ordinanza 42/2010 (ECLI:IT:COST:2010:42)
Massima numero 34326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza del genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo ivi indicato. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 19 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale declaratoria di illegittimità della norma denunciata ha, conseguentemente, reso priva di oggetto l'odierna questione di costituzionalità.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, v. la citata sentenza n. 19/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 42  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte