Sentenza 44/2010 (ECLI:IT:COST:2010:44)
Massima numero 34330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34328  34329  34331


Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica - Modalità di prescrizione e regime di rimborsabilità - Ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., posto che essa è del tutto priva di motivazione.

In senso analogo, v. citata ordinanza n. 122 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/12/2006  n. 39  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte