Sentenza 44/2010 (ECLI:IT:COST:2010:44)
Massima numero 34330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica - Modalità di prescrizione e regime di rimborsabilità - Ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica - Modalità di prescrizione e regime di rimborsabilità - Ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., posto che essa è del tutto priva di motivazione.
In senso analogo, v. citata ordinanza n. 122 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/12/2006
n. 39
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte