Sentenza 44/2010 (ECLI:IT:COST:2010:44)
Massima numero 34331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34328  34329  34330


Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica -Esercizio del potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci mediante legge, anziché con provvedimento amministrativo - Illegittimo esercizio del potere legislativo da parte della Regione nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni ulteriori, l'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, il quale disciplina con legge il potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica. In primo luogo, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, che impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata, prima che l'AIFA optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica per legittimare anche le Regioni ad intervenire in materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/12/2006  n. 39  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  18/09/2001  n. 347  art. 6    co. 1  

decreto legge  18/09/2001  n. 347  art. 6    co. 2  

legge  16/11/2001  n. 405  art.