Sentenza 44/2010 (ECLI:IT:COST:2010:44)
Massima numero 34331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 11/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica -Esercizio del potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci mediante legge, anziché con provvedimento amministrativo - Illegittimo esercizio del potere legislativo da parte della Regione nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Farmaci inibitori della pompa protonica -Esercizio del potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci mediante legge, anziché con provvedimento amministrativo - Illegittimo esercizio del potere legislativo da parte della Regione nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni ulteriori, l'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, il quale disciplina con legge il potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica. In primo luogo, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, che impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata, prima che l'AIFA optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica per legittimare anche le Regioni ad intervenire in materia.
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni ulteriori, l'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, il quale disciplina con legge il potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica. In primo luogo, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, che impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata, prima che l'AIFA optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica per legittimare anche le Regioni ad intervenire in materia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/12/2006
n. 39
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 18/09/2001
n. 347
art. 6
co. 1
decreto legge 18/09/2001
n. 347
art. 6
co. 2
legge 16/11/2001
n. 405
art.