Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazioni - Omessa previsione dell'applicabilità delle norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazioni - Omessa previsione dell'applicabilità delle norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in base al quale, per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione, non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara. La disposizione censurata viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell'art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza. Infatti, detta disciplina prevede che - ricorrendo l'ipotesi suddetta - l'avente diritto deve presentare all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto; l'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del medesimo Codice degli appalti. Orbene, la necessità dell'espletamento di tale gara non è invece contemplata dall'impugnata disposizione provinciale, donde la sua illegittimità costituzionale, atteso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni statali.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in base al quale, per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione, non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara. La disposizione censurata viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell'art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza. Infatti, detta disciplina prevede che - ricorrendo l'ipotesi suddetta - l'avente diritto deve presentare all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto; l'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del medesimo Codice degli appalti. Orbene, la necessità dell'espletamento di tale gara non è invece contemplata dall'impugnata disposizione provinciale, donde la sua illegittimità costituzionale, atteso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 1
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 32
co. 1 lett. g)
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 55