Sentenza 135/2023 (ECLI:IT:COST:2023:135)
Massima numero 45621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 04/07/2023; Pubblicazione in G. U. 05/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45622  45623


Titolo
Nome - In genere - Nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, costituito dal prenome e dal cognome - Necessità che rifletta il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale - Effetti dell'attribuzione - Segno distintivo dell'identità personale, anche a prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. (Classif. 161001).

Testo

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Il nome infatti è autonomo segno distintivo della identità personale, nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (Precedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 297/1996 - mass. 22689).

La correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell’identità personale è tale che il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. Là dove non vi sia l’accordo fra i genitori per l’attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l’unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, anche l’ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. (Precedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; O. 18/2021 - mass. 43561).

Il diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell’identità personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l’identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall’ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. (Precedenti: S. 297/1996 - mass. 22689).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte