Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione delle regole a tutela della concorrenza solo per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I del Codice degli appalti e non anche per le forniture ed i servizi di cui allegato II - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione delle regole a tutela della concorrenza solo per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I del Codice degli appalti e non anche per le forniture ed i servizi di cui allegato II - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente all'allegato I del Codice degli Appalti), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non menzionando, invece, né i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti, né le forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati dall'art. 26 del Codice). La norma in esame è illegittima in quanto lede i principi affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice degli appalti, il quale, da un lato, contiene una disposizione di portata applicativa più ampia, per dare effettività nel settore alla tutela della concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di sponsorizzazione; dall'altro, puntualizza che si applicano soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor», con la conseguenza che trovano applicazione le norme del Codice qualora il contratto abbia natura onerosa per l'amministrazione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente all'allegato I del Codice degli Appalti), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non menzionando, invece, né i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti, né le forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati dall'art. 26 del Codice). La norma in esame è illegittima in quanto lede i principi affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice degli appalti, il quale, da un lato, contiene una disposizione di portata applicativa più ampia, per dare effettività nel settore alla tutela della concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di sponsorizzazione; dall'altro, puntualizza che si applicano soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor», con la conseguenza che trovano applicazione le norme del Codice qualora il contratto abbia natura onerosa per l'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 1
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
10/09/1993
n. 26
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 26 e allegato I