Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Estensione dell'applicazione dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici finanziate dalla Provincia - Applicazione condizionata all'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Estensione dell'applicazione dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici finanziate dalla Provincia - Applicazione condizionata all'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, l'art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale estende l'applicazione del contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla Provincia. La norma è illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, l'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l'art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così assicurando una maggiore tutela della concorrenza.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, l'art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale estende l'applicazione del contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla Provincia. La norma è illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, l'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l'art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così assicurando una maggiore tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 4
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
10/09/1993
n. 26
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 32