Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34420  34421  34422  34423  34424  34425  34427  34428  34429  34430  34431  34432  34433  34434  34435  34436  34437  34438  34439  34440  34441  34442  34443


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Invito alla procedura ristretta alle sole imprese scelte dalla stazione appaltante e non invece a tutte le imprese che ne facciano richiesta - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con tale procedura «si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione». L'art. 55 del Codice degli appalti prevede, in particolare al comma 6, che «nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando». È evidente, pertanto, che, nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi di libera concorrenza, è consentita la partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore provinciale, di quelli prescelti dalla stazione appaltante. Tale diversità di regolazione incide negativamente sul livello di concorrenzialità che deve essere assicurato, atteso che la disposizione denunciata riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare alla procedura di scelta del contraente con consequenziale pregiudizio, tra l'altro, delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel settore in esame.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2008  n. 10  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 55    co. 6