Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34420  34421  34422  34423  34424  34425  34426  34428  34429  34430  34431  34432  34433  34434  34435  34436  34437  34438  34439  34440  34441  34442  34443


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Ricorso alla procedura negoziata per fattispecie non contemplate dal legislatore statale e senza pubblicazione del bando - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina la procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai principi enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, che danno attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 18 del 2004. Esso prevede, da un lato, la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, per fattispecie non contemplate dal legislatore statale (e segnatamente - sia pure in casi eccezionali - nel caso di lavori la cui natura o imprevedibilità non consentono una fissazione preliminare e globale dei prezzi); dall'altro, subordina il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, a condizioni meno stringenti di quelle previste dal legislatore statale nel citato art. 57 del Codice. La norma impugnata stabilisce, così, modalità procedimentali in vari punti differenti rispetto al modello prefigurato dal predetto d.lgs.; né assume rilievo che alcuni casi di ammissione coincidano con quelli contemplati a livello nazionale e comunitario. La disposizione, pertanto, è illegittima, in quanto le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci alterando le regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2008  n. 10  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 56  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 57