Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dell'accordo quadro e sua riferibilità ad un numero di casi da definire con futuro regolamento provinciale, anziché a casi ben definiti come previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dell'accordo quadro e sua riferibilità ad un numero di casi da definire con futuro regolamento provinciale, anziché a casi ben definiti come previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che disciplina l'accordo quadro. Nella prospettiva comunitaria e nazionale l'accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 18 del 2004; la definizione è stata recepita, sul piano nazionale, dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006). Nella specie, il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale limita la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici di stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione. Tale diversità di ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale. Infatti, la legge provinciale attribuisce al regolamento il compito di individuare i casi in relazione ai quali le stazioni appaltanti possono limitarsi a determinare il contenuto quadro dell'accordo, rinviando ad un momento successivo la concreta stipulazione dei contratti di appalto attuativi del predetto accordo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che disciplina l'accordo quadro. Nella prospettiva comunitaria e nazionale l'accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 18 del 2004; la definizione è stata recepita, sul piano nazionale, dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006). Nella specie, il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale limita la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici di stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione. Tale diversità di ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale. Infatti, la legge provinciale attribuisce al regolamento il compito di individuare i casi in relazione ai quali le stazioni appaltanti possono limitarsi a determinare il contenuto quadro dell'accordo, rinviando ad un momento successivo la concreta stipulazione dei contratti di appalto attuativi del predetto accordo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 37
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 59