Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento - Interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, con esclusione dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento - Interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, con esclusione dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006, così violando i limiti dettati dall'art. 4 dello Statuto.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006, così violando i limiti dettati dall'art. 4 dello Statuto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 86
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 140